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CERTIFICAZIONE UNICA 2025 E LAVORATORI SPORTIVI: COSA C’È DA SAPERE

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La Certificazione Unica (CU) è un documento fiscale fondamentale per attestare i redditi percepiti da dipendenti, autonomi e pensionati. I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono responsabili della sua predisposizione e trasmissione, operazione che spesso viene delegata a intermediari abilitati. Questo documento serve a certificare i compensi erogati nell’anno precedente e a verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato dai lavoratori stessi.

La Certificazione Unica ha un ruolo cruciale perché permette di accertare il versamento dei compensi a lavoratori subordinati, autonomi e assimilati, verificare la correttezza degli importi dichiarati e dimostrare l’adempimento delle ritenute fiscali e previdenziali, contribuendo così alla compilazione del modello 730, sia nella versione ordinaria che precompilata.

Per l’anno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Certificazione Unica 2025 (CU 2025) con il provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025. Il termine per la trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle Entrate è fissato al 17 marzo 2025, poiché il 16 marzo cade di domenica. Entro la stessa data il documento deve essere consegnato ai percettori di reddito, come lavoratori dipendenti, collaboratori e pensionati.

Le CU che certificano esclusivamente redditi esenti o non rilevanti per la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro la scadenza prevista per il modello 770/2025.

Una delle principali novità riguarda l’esonero dalla certificazione per i compensi erogati ai contribuenti forfettari e minimi. In base all’art. 3 del D.Lgs. 8 gennaio 2024 n. 1, a partire dal periodo d’imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi a lavoratori rientranti nei regimi forfettario o di vantaggio non sono più obbligati al rilascio della Certificazione Unica. Questo esonero si applica per la prima volta nella CU 2025 e deriva dall’obbligo, introdotto il 1° gennaio 2024, di emettere fatture elettroniche per coloro che beneficiano di questi regimi fiscali agevolati.

La riforma dello sport, introdotta dal D.Lgs. 36/2021, ha ridefinito il concetto di lavoratore sportivo nel settore dilettantistico. Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della normativa, è possibile operare nel mondo dello sport in tre forme: come lavoratore autonomo con partita IVA, come lavoratore subordinato oppure, entro specifici limiti, come collaboratore coordinato e continuativo. In tutti questi casi, i compensi percepiti devono essere certificati attraverso la CU 2025, che deve essere predisposta, trasmessa e consegnata al lavoratore.

Nella compilazione della CU per i lavoratori sportivi si parte con l’inserimento dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore che ha percepito compensi nel 2024. Per queste somme si applica il principio di cassa allargato, che considera percepite nel 2024 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2025.

Nella sezione relativa ai dati fiscali e alle ritenute, bisogna considerare che i redditi derivanti da attività sportive diventano fiscalmente rilevanti solo oltre la soglia di 15.000 euro annui. Se il compenso non supera questa cifra, gli importi non vanno indicati nei punti 1 e/o 2, ma solo nei campi 781, 782, 784 e 785. Tuttavia, devono essere compilati alcuni campi chiave: il campo 6 con il numero di giorni per cui spettano le detrazioni, il campo 8 con la data di inizio del rapporto di lavoro, il campo 9 con la data di cessazione (se il rapporto continua nel 2025 si spunta il campo 10), il campo 11 con valore 1 nel caso di più rapporti nello stesso anno.

Se il reddito supera i 15.000 euro, oltre alle informazioni precedenti si deve compilare anche il campo 2, indicando la parte eccedente, e i campi 361 e seguenti, relativi all’imposta e alle detrazioni. Per esempio, se un lavoratore ha percepito 17.370 euro nel 2024, la CU riporterà 2.370 euro nel campo 2, mentre nei campi 361 e 367 verranno indicati 545 euro di imposta e la relativa detrazione.

Nelle collaborazioni coordinate e continuative in ambito sportivo, la CU include una sezione dedicata agli aspetti previdenziali. Se il compenso è inferiore a 5.000 euro, l’importo viene riportato solo nel campo 784 (Reddito lordo lavoro sportivo) e non vengono compilati i campi previdenziali, in quanto non sono dovuti contributi. Se invece il compenso supera i 5.000 euro, nel campo 784 si indica il reddito al netto dei contributi previdenziali a carico del collaboratore, mentre nella sezione previdenziale si inseriscono la quota eccedente la franchigia, l’imponibile IVS e l’aliquota contributiva applicata.

I collaboratori senza altre coperture previdenziali devono essere indicati con i codici D1 o D2, mentre quelli con altre forme di previdenza obbligatoria usano il codice D3.

Per i lavoratori sportivi con partita IVA, la CU deve riportare il codice N3, che identifica i redditi derivanti da prestazioni sportive non inquadrate come lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa. I professionisti che operano in regime forfettario sono esonerati dall’emissione della CU 2025. Se il loro reddito non supera 15.000 euro, si utilizza il codice 20, che identifica i redditi autonomi per i quali il D.Lgs. 36/2021 ha previsto la non concorrenza alla base imponibile fino a questa soglia.

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