Il Consiglio dei Ministri, con il decreto Milleproroghe, ha deciso di posticipare al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti associativi. Questo ulteriore slittamento conferma l’incertezza che ha caratterizzato gli ultimi anni, con continui rinvii e modifiche normative che rendono complesso per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) comprendere gli obblighi fiscali a cui dovranno adeguarsi.
Inizialmente previsto per il 1° gennaio 2025, il nuovo regime avrebbe dovuto disciplinare in modo definitivo l’IVA per le associazioni sportive, culturali, assistenziali e di promozione sociale. Tuttavia, l’assenza di certezze e la complessità del quadro normativo hanno portato a una proroga di un anno, dando così alle realtà sportive più tempo per prepararsi al cambiamento.
Nel frattempo, il DL 113/2024 (convertito in Legge 143/2024) ha confermato la non soggettività IVA per le SSD, permettendo loro di continuare a operare senza l’applicazione dell’imposta fino all’entrata in vigore delle nuove regole.
A partire dal 1° gennaio 2026, il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA segnerà un cambiamento significativo per le ASD e SSD. Questo aggiornamento normativo è il risultato di un adeguamento alle regole comunitarie, avviato in seguito a una procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea nel 2010contro l’Italia.
Le principali novità riguardano il D.L. 146/2021, che modifica il trattamento fiscale di alcune entrate, trasformandole da “fuori campo IVA” a esenti IVA. Questo cambiamento inciderà direttamente sui bilanci dei circoli di tennis e padel, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle quote di iscrizione, le lezioni individuali e di gruppo, la partecipazione ai tornei e l’affitto dei campi.
La riforma prevede che le prestazioni sportive dilettantistiche rientrino tra le operazioni esenti IVA, ampliando la portata dell’esenzione anche ai non soci. Questo significa che i pagamenti per lezioni, corsi e gare saranno esenti IVA, indipendentemente dal fatto che il cliente sia un socio o un semplice frequentatore della struttura.
Tuttavia, resta il problema dell’imposizione IRES. Se da un lato le entrate saranno esenti IVA, dall’altro non vi è esenzione per l’IRES, il che potrebbe creare nuove complicazioni fiscali per molte ASD e SSD, che dovranno rivedere la propria gestione economica per evitare impatti negativi.
Nel frattempo, per gestire la transizione al nuovo sistema, il legislatore ha introdotto l’art. 36-bis del DL 75/2023, che dal 17 agosto 2023 stabilisce l’esenzione IVA per le prestazioni sportive e formative rese da enti sportivi dilettantistici senza scopo di lucro. Questa disposizione permette di anticipare alcune delle modifiche previste per il 2026, garantendo maggiore uniformità nella gestione dell’IVA.
Un’altra proroga riguarda il cosiddetto “regime transitorio”, confermato fino al 31 dicembre 2024 dal Decreto Omnibus (DL 113/2024), che mantiene le attuali disposizioni IVA in vigore fino alla fine dell’anno. Questo significa che, fino al 31 dicembre 2025, ASD e SSD possono ancora applicare il vecchio regime di esclusione IVA, senza dover adeguarsi immediatamente alle nuove regole.
Dal 1° gennaio 2026, oltre alla nuova esenzione IVA, scatteranno nuovi obblighi di fatturazione elettronica e certificazione dei corrispettivi. Tutte le ASD e SSD dovranno emettere fattura per i servizi connessi alla pratica sportiva, comprese le lezioni di tennis e padel, l’uso degli impianti e la partecipazione a tornei.
Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il riferimento all’art. 10 del DPR 633/72. La registrazione delle operazioni nei libri contabili IVA diventerà obbligatoria, e le associazioni dovranno dotarsi di strumenti digitali per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Per le ASD che finora hanno operato solo con il codice fiscale, potrebbe diventare necessario aprire una partita IVA. Tuttavia, le associazioni che si finanziano esclusivamente attraverso le quote associative potrebbero rimanere esonerate.
Le ASD e SSD che svolgono anche attività commerciali, come sponsorizzazioni o affitti di campi a non soci, dovranno effettuare le liquidazioni periodiche IVA (modelli Li.Pe) e presentare la dichiarazione IVA annuale, a meno che operino sotto il regime 398/91, che prevede specifiche esenzioni.
Alcuni proventi, come le quote associative, i rimborsi per tesseramenti e i contributi pubblici non corrispettivi, continueranno a rimanere fuori dall’ambito IVA. Tuttavia, per tutte le altre operazioni – come le lezioni di tennis o padel e la partecipazione a eventi sportivi – sarà obbligatorio rilasciare fattura elettronica o corrispettivo telematico.
Un aspetto importante riguarda la certificazione delle spese sportive per la detrazione fiscale dei minori. L’obbligo di utilizzare il registratore telematico con lettore di codice fiscale renderà più semplice per i genitori ottenere la detrazione per le attività sportive dei figli, evitando problematiche legate alla dichiarazione dei redditi.
Abbiamo ancora un anno di tempo per prepararci al cambiamento, adeguare i sistemi contabili e gestionali e valutare l’impatto della riforma sulle singole associazioni sportive. Considerata la complessità del nuovo regime, sarà fondamentale monitorare eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare errori e sanzioni.